Direttiva Pacchetti viaggio: è caos aspettando il 1 luglio

Il decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva Ue 2015/2302 sui pacchetti e i servizi turistici collegati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ed è con questo passo che si conclude l’iter di approvazione del testo, pronto a entrare in vigore il prossimo 1° luglio. Domenica.

Ricapitolando i passaggi chiave della direttiva Ue 2015/2302, si nota che viene ampliata la nozione di pacchetto turistico (combinazione di almeno due tipologie di servizio), includendo adesso anche i pacchetti venduti online, quelli su misura e dinamici. Nel discorso sono considerati anche i contratti separati con singoli fornitori acquistati in un unico punto vendita oppure offerti a un prezzo forfettario e/o pubblicizzati come pacchetto e combinati entro 24 ore.

Esclusi dalla disciplina tutte le combinazioni in cui i servizi risultano inferiori al 25% del costo totale; infatti, tutti questi servizi possono essere venduti anche da operatori ricettivi professionisti e possono anche essere tipici “secondo prassi locale”.

Organizzatore e venditore devono fornire ai viaggiatori un modulo informativo e i dettagli sul servizio offerto (dalla lingua, all’idoneità per disabili).

Nel “nuovo”contratto saranno riconosciuti più diritti ai viaggiatori in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (prima la soglia era fissata al 10%).

Altra novità è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore causa l’inesatta esecuzione del pacchetto: è garantita una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.

Si allungano i termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni; per organizzatori e venditori è prevista l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e sono rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.

La vera novità è l’introduzione dei “servizi turistici collegati”, che non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi sono estese le misure di protezione per insolvenza o fallimento.

Dulcis in fundo, per chi viola le norme sono previste sanzioni da 1000 a 20mila euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, fino alla sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi, con la cessazione dell’attività che può scattare per recidiva reiterazione. Qui, la competenza è attribuita all’Antitrust.

 

Posted on 27 Giugno 2018 in Agenzie di Viaggi, Journal, News

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About the Author

Pierluigi Polignano. Economista del Turismo, fondatore di "Made in Puglia®"

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