Una tempesta quasi perfetta

tempesta

È nato il “Global Tourism Crisis Committee”, il comitato per la crisi del turismo, promosso dall’Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo) a seguito di una videoconferenza svoltasi ieri con i vertici delle principali agenzie delle Nazioni Unite, delle commissioni regionali ed i rappresentanti del settore turistico privato.

L’industria turistica è il settore economico più colpito dal Covid-19 e tutti i partecipanti hanno accettato l’invito del segretario generale a far parte del comitato. L’organismo terrà riunioni regolari virtuali, riflettendo la necessità di attuare una azione coordinata pubblico-privata. “Senza alcuna certezza sulla durata della crisi o sull’impatto economico e strutturale finale, tutti i partecipanti hanno condiviso la profonda preoccupazione per il rischio della perdita di milioni di posti di lavoro. Il coordinamento è fondamentale (anche con l’O.M.S.) ed il settore ha dimostrato in passato di essere un partner affidabile per favorire la ripresa di società e di comunità, ma questo potrà avvenire solo se le politiche economiche dei governi ed i pacchetti di sostegno e l’impegno delle agenzie di finanziamento, saranno consapevoli della trasversalità del comparto, che di fatto tocca ogni ambito della società”.

Intanto le perdite stimate su base mensile, solo in Europa, sono pari a 1,7 bilioni di euro e l’Italia, anche se in ritardo, si è mossa con il fondo di integrazione salariale, la cassa integrazione in deroga e l’indennità per stagionali e stabilimenti termali.

 

Fondo di integrazione salariale

Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con la causale “emergenza COVID-19”.
Il calcolo dei requisiti occupazionali (più di cinque dipendenti) avviene mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020.
L’integrazione riguarda tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore con i seguenti massimali lordi:
retribuzione massimale lordo
≤ € 2.159,48 € 998,18
> € 2.159,48 € 1.199,72
Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:
– non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
– non si tiene conto dei seguenti limiti:
– – limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale;
– – limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
– – limite di 1/3 delle ore lavorabili.
– i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
– non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
– il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dal 23 febbraio 2020 al 23 marzo 2020 il termine decorre dal 23 marzo 2020;

Come fare domanda
Le domande per accedere alle prestazioni di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Al momento dell’inserimento della scheda causale sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di assegno ordinario o hanno presentato domanda di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

(fonte: circolari Federalberghi nn. 88, 94, 112, 118, 121 e 124 del 2020; articolo 19, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Cassa integrazione in deroga

Le aziende turistico-ricettive  che occupano mediamente fino a 5 dipendenti possono richiedere le prestazioni di cassa integrazione in deroga secondo le normative vigenti nelle diverse regioni. Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. L’integrazione riguarda tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020. Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore con i seguenti massimali lordi:

retribuzione              massimale lordo
≤ € 2.159,48               €      998,18
> € 2.159,48               €   1.199,72

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse

(fonte: circolare Federalberghi n. 88 del 2020; articolo 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

(fonte: circolare Federalberghi n. 103 del 2020; articolo 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

(fonte: circolare Federalberghi n. 103 del 2020; articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

(fonte: circolare Federalberghi n. 103 del 2020; articolo 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Indennità di disoccupazione

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.

(fonte: circolare Federalberghi n. 102 del 2020; articolo 33, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Posted on 26 Marzo 2020 in Destinazioni, Fondi Pubblici per il Turismo, Journal, News

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About the Author

Pierluigi Polignano. Economista del Turismo, fondatore di "Made in Puglia®"

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