Codice Identificativo per le Strutture: è caos

overtourism, puglia

Il Governo ha rinunciato all’impugnativa presso la Corte Costituzionale della legge regionale n° 57 del 27 novembre 2018, che aveva introdotto in Puglia il Codice Identificativo per le Strutture (CIS) non alberghiere. La notizia arriva dall’Avvocatura Generale dello Stato.

La legge, all’epoca approvata in Consiglio regionale all’unanimità, l’introduce il codice identificativo di struttura insieme al registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Questo faciliterà il censimento e il controllo sull’abusivismo.

Il provvedimento legislativo integra la Legge regionale n° 49 del 1° dicembre 2017, che regola la “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici” viene pertanto arricchita dal nuovo Capo III, denominato “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”, in allegato.

“I soggetti destinatari sono “tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n° 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)”; inoltre le locazioni turistiche individuate negli “alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n°431 del 9 dicembre 1998, sono qualificate come “strutture ricettive non alberghiere” tra i quali rientrano anche i beneficiari della Misura 313 azione 5 dei GAL a valere sul PSR 2007/2013.

Il Codice del Turismo, varato definitivamente dal Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, ha ampliato e riordinato la classificazione delle strutture ricettive in quattro “sottoinsiemi”

  • Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
  • Strutture ricettive extralberghiere
  • Strutture ricettive all’aperto
  • Strutture ricettive di mero supporto

Ma nel frattempo la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 80, ha pronunciato l’incostituzionalità di molti articoli, compresi quelli relativi alla classificazione (dall’art. 8 all’art. 15), per eccesso di delega.

In estrema sintesi, si evidenzia che il decreto legislativo emesso ha travalicato il fine della legge delega, tesa sì alla semplificazione, armonizzazione e riorganizzazione normativa, ma senza caratterizzare e disciplinare la materia ex novo.

Ad oggi quindi, la classificazione ufficiale è quella regionale che ha regolato con la legge n°111 del 11/02/1999:

gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico alberghiere, gli “alberghi dimora storica – residenze d’epoca”, gli “alberghi centro benessere”, i campeggi, i villaggi turistici, gli ostelli per la gioventù, le residenze turistiche o residence, le case per ferie, le case per vacanze, gli affittacamere, le residenze di campagna o “Country House”.

Regolati sono anche gli alloggi agrituristici (L.R. n° 12 del 02/08/1993) ed i Bed &Breakfast (L.R. n°17 del 24/07/2001).

Loredana Capone: “Abbiamo voluto dotare di un codice identificativo tutte le strutture ricettive non alberghiere, che a differenza degli alberghi, sono soggette a vincoli meno stringenti, per porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole

Magia della favella. Chissà per quale opera dello Spirito Santo le strutture ricettive “non alberghiere” hanno vincoli meno stringenti. due pesi e due misure.

D’altro canto, sicuramente è un ottimo strumento per contrastare l’abusivismo di tutte quelle realtà che nulla centrano con l’economia turistica (vedi short lets o affitti brevi) e s’immagini che dalla metà del 2017 ad oggi, gli alloggi sono aumentati dell’88% sino a raggiungere la cifra di 40.500, immettendo (e drogando) sul mercato più di 160.000 camere e producendo un fatturato pari ad 1 miliardo e mezzo di euro, il 50% del giro d’affari dell’intera industria turistica pugliese.

A chi spettano le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative? Ai comuni.

In bocca al lupo ed auguri!

 

 

 

 

lr. n.57 del 17.12.2018

 

Posted on 17 Gennaio 2020 in Destinazioni, Incoming, Journal, News

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Pierluigi Polignano. Economista del Turismo, fondatore di "Made in Puglia®"

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